Cambio di destinazione d'uso del tuo immobile in centro storico.


L’intervento diretto a realizzare una trasformazione dell’immobile, con modifica della destinazione d’uso, è realizzabile con semplice segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) anche in pieno centro storico se rientra nella categoria dei lavori di “restauro conservativo”.

Se hai un immobile in un centro storico e non sai come sfruttarlo forse ti potrà tornare utile la possibilità di potergli cambiare la destinazione d'uso.

La problematica è stata sollevata a seguito di una sentenza della Cassazione Penale la 6873/2017, inerente il cambio di destinazione d’uso di un immobile a Firenze, da banca a struttura ricettiva alberghiera, avvenuto con lavori di ristrutturazione edilizia e senza permesso di costruire e dunque secondo la sentenza in modo erroneo, ribadendo che ogni volta in cui vi sia cambio di destinazione d’uso in “zona A”, l’intervento così riferito deve essere qualificato come ristrutturazione edilizia e deve richiedere il previo rilascio di un permesso di costruire.

In realtà per effetto della modifica dell’art.3 comma 1 lett. c) del dpr 380/2001effettuata da parte della cd. Manovra correttiva (decreto-legge 50/2017), allo stato attuale, i cambi di destinazione d’uso possono essere realizzati anche se gli strumenti urbanistici vietano la ristrutturazione edilizia purché possano essere inclusi nella categoria del “restauro conservativo”.

Art.3 comma c

.....c) “interventi di restauro e di risanamento conservativo”, gli interventi edilizi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.

La successiva sentenza del TAR Toscana (sentenza 1009 del 2017) ha ulteriormente riaffermato che la modifica dell'art.3 della legge 380 - «ha introdotto una terminologia diretta a riaffermare, con maggiore chiarezza e incisività, come siano sempre da ricomprendere, nell'ambito degli interventi di restauro e risanamento conservativo, anche gli interventi diretti a realizzare un mutamento delle destinazioni d'uso».

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